Art. 3
In vigore dal 7 lug 2020
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica dal 1o marzo 2020 al 30 settembre 2020.
Tuttavia, l’, paragrafo 1, si applica dal 1o marzo 2020 al 31 dicembre 2020.
L’, paragrafi 3, 5, e 6, si applica dal 1o gennaio 2020 al 31 dicembre 2020.
Per le attività di controllo svolte in Cina, il presente regolamento si applica dal 1o gennaio 2020 al 30 settembre 2020.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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