Art. 2

Deroghe al regolamento (CE) n. 1235/2008

In vigore dal 7 lug 2020
Deroghe al regolamento (CE) n. 1235/2008 1.   In deroga all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1235/2008, il certificato di ispezione è rilasciato dall’autorità o dall’organismo di controllo competente che inserisce tutte le informazioni necessarie e convalida la casella 18 del sistema esperto per il controllo degli scambi (TRACES). Esso è vidimato dall’autorità competente dello Stato membro interessato mediante convalida della casella 20 in TRACES ed è completato dal primo destinatario in TRACES. 2.   In deroga all’articolo 13, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1235/2008, al momento della verifica di una partita, l’autorità competente dello Stato membro interessato vidima il certificato di ispezione convalidando la casella 20 in TRACES. 3.   In deroga all’articolo 15, paragrafo 4, primo comma, seconda frase, del regolamento (CE) n. 1235/2008, la risposta alla notifica relativa alla non conformità di prodotti, cui si fa riferimento nella frase, è trasmessa entro 60 giorni di calendario dalla data d’invio della notifica originaria.
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Deroghe al regolamento (CE) n. 1235/2008 (Art. 2 Regolamento (UE) 2020/977) — Testo vigente | Portale Normativo