Art. 1

Deroghe al regolamento (CE) n. 889/2008

In vigore dal 7 lug 2020
Deroghe al regolamento (CE) n. 889/2008 1.   In deroga all’articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 889/2008, in relazione agli operatori a basso rischio determinati in base alla procedura di valutazione del rischio dell’autorità competente o, se del caso, dell’autorità o dell’organismo di controllo, di cui all’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007, in caso di restrizioni agli spostamenti imposte da misure nazionali connesse alla pandemia di COVID-19, le ispezioni fisiche nell’ambito dei controlli annuali e del rinnovo dei documenti giustificativi degli operatori biologici possono essere sostituite da controlli documentali. I controlli documentali possono essere effettuati, se necessario, anche con i mezzi di comunicazione a distanza disponibili, per gli operatori a basso rischio determinati in base alla procedura di valutazione del rischio dell’autorità competente o, se del caso, dell’autorità o dell’organismo di controllo, di cui all’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007. 2.   Per quanto riguarda gli operatori non contemplati al paragrafo 1 del presente articolo e per quelli che intendono aderire al sistema di produzione biologico per la prima volta, e in tutti gli altri casi quali il riconoscimento retroattivo, in caso di restrizioni agli spostamenti imposte da misure nazionali connesse alla pandemia di COVID-19, l’ispezione fisica di cui all’articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 889/2008, è effettuata non appena le attività di controllo e di certificazione negli Stati membri e nel paese terzo interessato potranno riprendere, una volta giunte a termine le misure nazionali connesse alla pandemia di COVID19. Fino a quel momento i controlli documentali ai fini dell’ispezione annuale, del rilascio e del rinnovo del documento giustificativo degli operatori biologici e del riconoscimento retroattivo, possono essere effettuati, se necessario, anche con i mezzi di comunicazione a distanza disponibili. 3.   In deroga all’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 889/2008, il numero di campioni che l’autorità o l’organismo di controllo deve prelevare e analizzare ogni anno corrisponde ad almeno il 2 % del numero degli operatori soggetti al suo controllo. 4.   In deroga all’articolo 92 bis, paragrafo 4, secondo comma, seconda frase, del regolamento (CE) n. 889/2008, la risposta alla notifica relativa ai prodotti non conformi, cui si fa riferimento in tale frase, è trasmessa entro 60 giorni di calendario a decorrere dalla data della notifica originaria. 5.   In deroga all’articolo 92 quater, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), del regolamento (CE) n. 889/2008, le ulteriori visite di controllo a campione a norma dell’articolo 65, paragrafo 4, dello stesso regolamento, sono eseguite sul 5 % degli operatori sotto contratto a seconda della categoria di rischio. 6.   In deroga all’articolo 92 quater, paragrafo 2, secondo comma, lettera c), del regolamento (CE) n. 889/2008, almeno il 5 % di tutte le ispezioni e visite effettuate a norma dell’articolo 65, paragrafi 1 e 4, è effettuato senza preavviso. 7.   In deroga all’articolo 92 sexies del regolamento (CE) n. 889/2008, l’«ispezione annuale» dell’organismo di controllo di cui al suddetto articolo, prevista fino al 30 settembre 2020, può essere sostituita da un «audit annuale di vigilanza» anch’esso effettuato con i mezzi di comunicazione a distanza disponibili, se nello Stato membro interessato le misure di emergenza nazionali connesse alla pandemia di COVID19 impediscono all’autorità competente di effettuare tale ispezione.
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Deroghe al regolamento (CE) n. 889/2008 (Art. 1 Regolamento (UE) 2020/977) — Testo vigente | Portale Normativo