Art. 9

Registrazioni speculative e abusive

In vigore dal 17 giu 2020
Registrazioni speculative e abusive 1.   Il registro predispone politiche e procedure per mitigare attivamente le registrazioni speculative e abusive dei nomi di dominio nel TLD .eu in conformità dell’, lettere b), c) ed e), del regolamento (UE) 2019/517. A tale proposito, esso coopera con l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale e con altre agenzie dell’Unione. 2.   Il registro prende in considerazione quanto meno i diritti di proprietà intellettuale contemplati nella dichiarazione 2005/295/CE della Commissione (4), compresi il diritto d’autore, i marchi e le indicazioni geografiche previsti dal diritto dell’Unione o nazionale e, nella misura in cui siano tutelati dal diritto nazionale degli Stati membri in cui sono detenuti: i marchi non registrati, i nomi commerciali, gli identificatori di imprese, i nomi di imprese, i cognomi e i titoli distintivi di opere letterarie e artistiche protette. 3.   Per mitigare le registrazioni speculative e abusive dei nomi di dominio, il registro predispone politiche e procedure che garantiscano l’accuratezza dei dati di registrazione, in particolare dei dati che identificano i registranti. Il registro garantisce che i registrar gestiscano le registrazioni in linea con i principi di sicurezza e accuratezza dei dati e conformemente al diritto dell’Unione. 4.   Per le richieste di registrazione e per la verifica dei criteri di registrazione e dei dati dei registranti il registro predispone politiche e procedure tali da garantire che le verifiche delle informazioni avvengano prima della registrazione o successivamente, su iniziativa del registro o a seguito di una controversia relativa alla registrazione del nome di dominio in questione.
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Registrazioni speculative e abusive (Art. 9 Regolamento (UE) 2020/857) — Testo vigente | Portale Normativo