Art. 10
Revoca dei nomi di dominio
In vigore dal 17 giu 2020
Revoca dei nomi di dominio
1. Il registro attua politiche e procedure per la revoca dei nomi di dominio di propria iniziativa come descritto all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/517 o ricorrendo all’opportuno procedimento giudiziario o extragiudiziale. Il registro revoca in particolare i nomi di dominio che siano stati registrati senza diritti o interessi legittimi sul nome, o che siano usati in malafede.
2. La procedura di revoca dei nomi di dominio include un avviso al titolare del nome di dominio e accorda a quest’ultimo l’opportunità di adottare le misure opportune.
Storico versioni
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