Art. 12

Banche dati dei nomi di dominio e dei dati di registrazione

In vigore dal 17 giu 2020
Banche dati dei nomi di dominio e dei dati di registrazione 1.   Il registro predispone politiche e procedure per garantire che la banca dati WHOIS includa informazioni precise e aggiornate e per garantire che la pubblicazione di tali dati e l’accesso a questi ultimi siano in linea con le norme dell’Unione sulla protezione dei dati. 2.   La presentazione intenzionale di informazioni inesatte costituisce motivo sufficiente per ritenere che la registrazione del nome di dominio sia avvenuta in violazione delle condizioni di registrazione.
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Banche dati dei nomi di dominio e dei dati di registrazione (Art. 12 Regolamento (UE) 2020/857) — Testo vigente | Portale Normativo