Art. 7

Diritti ed eccedenze

In vigore dal 17 giu 2020
Diritti ed eccedenze 1.   Il registro comunica preventivamente alla Commissione i diritti che intende imporre per la registrazione di un nome di dominio .eu e le informazioni su come tali diritti sono connessi ai costi sostenuti. I diritti sono pubblicati dal registro. 2.   Alla fine di ciascun esercizio contabile, il registro trasferisce al bilancio dell’Unione le eccedenze registrate che non siano investite nel miglioramento della qualità dei propri servizi o al fine di promuovere gli obiettivi dell’Unione in materia di governance di internet. 3.   Il registro comunica alla Commissione gli importi previsti per gli investimenti che si prevede siano detratti dall’importo delle potenziali eccedenze da trasferire al bilancio dell’Unione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2020:857:oj#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Diritti ed eccedenze (Art. 7 Regolamento (UE) 2020/857) — Testo vigente | Portale Normativo