Art. 2

Abrogazione

In vigore dal 12 giu 2020
Il regolamento delegato (UE) 2018/762 è così modificato: 1) l'articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 Abrogazione I regolamenti (UE) n. 1158/2010 e (UE) n. 1169/2010 sono abrogati con effetto a decorrere dal 31 ottobre 2025.»; 2) all'articolo 6, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Esso si applica a decorrere dal 16 giugno 2019 negli Stati membri che non hanno effettuato la notifica all'Agenzia e alla Commissione conformemente all'articolo 33, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/798. Esso si applica a decorrere dal 16 giugno 2020 negli Stati membri che hanno notificato all'Agenzia e alla Commissione, conformemente all'articolo 33, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/798, di aver prorogato il periodo di recepimento di detta direttiva e che non hanno notificato all'Agenzia e alla Commissione, conformemente all'articolo 33, paragrafo 2 bis, della direttiva (UE) 2016/798, di aver ulteriormente prorogato tale periodo di recepimento. Esso si applica in tutti gli Stati membri a decorrere dal 31 ottobre 2020.».
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