Art. 1
In vigore dal 12 giu 2020
All'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2018/761, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Esso si applica a decorrere dal 16 giugno 2019.
L'articolo 5, paragrafo 2, e l'articolo 8, paragrafi 1 e 2, si applicano tuttavia a decorrere dal 16 giugno 2020 negli Stati membri che hanno notificato all'Agenzia e alla Commissione, in conformità all'articolo 33, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/798, la proroga del termine di recepimento di detta direttiva e che non hanno notificato all'Agenzia e alla Commissione, in conformità all'articolo 33, paragrafo 2 bis, della direttiva (UE) 2016/798, l'ulteriore proroga del termine di recepimento.
L'articolo 5, paragrafo 2, e l'articolo 8, paragrafi 1 e 2, si applicano a decorrere dal 31 ottobre 2020 negli Stati membri che hanno notificato all'Agenzia e alla Commissione, in conformità all'articolo 33, paragrafo 2 bis, della direttiva (UE) 2016/798, l'ulteriore proroga del termine di recepimento di detta direttiva.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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