Art. 1

In vigore dal 12 giu 2020
All'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2018/761, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Esso si applica a decorrere dal 16 giugno 2019. L'articolo 5, paragrafo 2, e l'articolo 8, paragrafi 1 e 2, si applicano tuttavia a decorrere dal 16 giugno 2020 negli Stati membri che hanno notificato all'Agenzia e alla Commissione, in conformità all'articolo 33, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/798, la proroga del termine di recepimento di detta direttiva e che non hanno notificato all'Agenzia e alla Commissione, in conformità all'articolo 33, paragrafo 2 bis, della direttiva (UE) 2016/798, l'ulteriore proroga del termine di recepimento. L'articolo 5, paragrafo 2, e l'articolo 8, paragrafi 1 e 2, si applicano a decorrere dal 31 ottobre 2020 negli Stati membri che hanno notificato all'Agenzia e alla Commissione, in conformità all'articolo 33, paragrafo 2 bis, della direttiva (UE) 2016/798, l'ulteriore proroga del termine di recepimento di detta direttiva.».
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Art. 1 Regolamento (UE) 2020/782 — Testo vigente | Portale Normativo