Art. 2
Abrogazione
In vigore dal 12 giu 2020
Il regolamento delegato (UE) 2018/762 è così modificato:
1)
l'articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Articolo 5
Abrogazione
I regolamenti (UE) n. 1158/2010 e (UE) n. 1169/2010 sono abrogati con effetto a decorrere dal 31 ottobre 2025.»;
2)
all'articolo 6, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Esso si applica a decorrere dal 16 giugno 2019 negli Stati membri che non hanno effettuato la notifica all'Agenzia e alla Commissione conformemente all'articolo 33, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/798.
Esso si applica a decorrere dal 16 giugno 2020 negli Stati membri che hanno notificato all'Agenzia e alla Commissione, conformemente all'articolo 33, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/798, di aver prorogato il periodo di recepimento di detta direttiva e che non hanno notificato all'Agenzia e alla Commissione, conformemente all'articolo 33, paragrafo 2 bis, della direttiva (UE) 2016/798, di aver ulteriormente prorogato tale periodo di recepimento.
Esso si applica in tutti gli Stati membri a decorrere dal 31 ottobre 2020.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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