Art. 7

Notifiche di quantitativi alla Commissione

In vigore dal 13 mag 2020
Notifiche di quantitativi alla Commissione 1.   Gli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi totali per ciascun codice NC oggetto delle domande di titoli di importazione per ciascun contingente tariffario di cui all’, paragrafo 1: a) prima del quattordicesimo giorno del mese, nel caso in cui le domande di titolo siano presentate nei primi sette giorni di calendario del mese; b) prima del 6 dicembre, se le domande di titolo sono presentate dal 23 al 30 novembre. 2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi per ciascun codice NC oggetto dei titoli di importazione rilasciati per ciascun contingente tariffario di cui all’, paragrafo 1: a) prima dell’ultimo giorno del mese, nel caso in cui le domande di titolo per un contingente tariffario siano presentate nei primi sette giorni di calendario del mese; b) prima del 31 dicembre se le domande di titolo per un contingente tariffario sono presentate dal 23 al 30 novembre. 3.   Gli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi inutilizzati per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione entro quattro mesi dalla scadenza del periodo di validità dei titoli in questione. I quantitativi inutilizzati corrispondono alla differenza tra i quantitativi indicati sul retro dei titoli di importazione e i quantitativi per i quali tali titoli sono stati rilasciati. 4.   Durante l’ultimo sottoperiodo, i quantitativi inutilizzati sono notificati contestualmente alla notifica di cui al paragrafo 1, lettera a). 5.   I quantitativi sono espressi in chilogrammi di peso di prodotto e ripartiti, se del caso, per numero d’ordine e origine. 6.   I quantitativi inutilizzati sono aggiunti ai quantitativi disponibili per il sottoperiodo successivo. Nessun quantitativo inutilizzato al termine del periodo contingentale annuo è trasferito al periodo contingentale annuo successivo. 7.   L’ del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 si applica ai periodi e ai termini stabiliti nel presente articolo.
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