Art. 3

Coefficiente di attribuzione e rilascio del titolo di importazione

In vigore dal 13 mag 2020
Coefficiente di attribuzione e rilascio del titolo di importazione 1.   I titoli di importazione sono rilasciati per il quantitativo in peso del prodotto per ogni numero d’ordine di cui all’, paragrafo 1, primo comma, fatti salvi i paragrafi 2 e 3 del presente articolo. 2.   Se dalle informazioni comunicate dagli Stati membri a norma dell’ risulta che i quantitativi oggetto delle domande di titoli superano i quantitativi disponibili per il sottoperiodo contingentale di importazione, la Commissione fissa un coefficiente di attribuzione a norma dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006. A tal fine la Commissione trasforma i quantitativi in peso di prodotto notificati dagli Stati membri in quantitativi del tipo di equivalente specificato per ciascun numero d’ordine di cui all’, paragrafo 1, primo comma, del presente regolamento. Il coefficiente di attribuzione è reso pubblico, mediante apposita pubblicazione su Internet, entro il 22 di ogni mese. Contemporaneamente, la Commissione rende pubblici i quantitativi disponibili per il sottoperiodo successivo. Se la domanda è stata presentata tra il 23 e il 30 novembre, il coefficiente di attribuzione è reso pubblico entro il 14 dicembre. 3.   I titoli di importazione sono rilasciati per i quantitativi in peso del prodotto per ogni numero d’ordine di cui all’, paragrafo 1, primo comma, calcolati moltiplicando i quantitativi riportati nelle domande di titoli di importazione per il coefficiente di attribuzione. Il quantitativo ottenuto in seguito all’applicazione del coefficiente di attribuzione viene arrotondato all’unità inferiore. 4.   I titoli di importazione sono rilasciati dopo la pubblicazione da parte della Commissione del coefficiente di attribuzione e prima della fine del mese. 5.   I titoli di importazione validi a decorrere dal 1o gennaio sono rilasciati nel periodo che va dal 15 al 31 dicembre dell’anno precedente.
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