Art. 4
Validità dei titoli d’importazione
In vigore dal 13 mag 2020
Validità dei titoli d’importazione
1. I titoli di importazione sono validi:
a)
per le domande presentate durante il periodo contingentale, dal primo giorno di calendario del mese successivo alla presentazione della domanda;
b)
per le domande presentate tra il 23 e il 30 novembre dell’anno precedente, dal 1o gennaio dell’anno seguente.
2. I volumi dei contingenti tariffari sono ripartiti in sottoperiodi e i titoli rilasciati ogni mese sono validi quattro mesi, ma scadono entro la fine del periodo contingentale.
3. Se il periodo di validità di un titolo di importazione per i contingenti tariffari di cui all’, paragrafo 1, è prorogato per cause di forza maggiore, come stabilito all’articolo 16 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 della Commissione (12), la proroga non può superare la fine del periodo contingentale.
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