Art. 6

Prova dell’origine

In vigore dal 13 mag 2020
Prova dell’origine L’immissione in libera pratica dei prodotti nell’Unione è subordinata alla presentazione alle autorità doganali dell’Unione di una prova dell’origine, come disposto all’articolo 15, paragrafo 2, del protocollo n. 1 dell’accordo. La prova dell’origine consiste in un certificato di origine o in una dichiarazione su fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale, che descrivano i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l’identificazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2020:991:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo