Art. 6
Prova dell’origine
In vigore dal 13 mag 2020
Prova dell’origine
L’immissione in libera pratica dei prodotti nell’Unione è subordinata alla presentazione alle autorità doganali dell’Unione di una prova dell’origine, come disposto all’articolo 15, paragrafo 2, del protocollo n. 1 dell’accordo. La prova dell’origine consiste in un certificato di origine o in una dichiarazione su fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale, che descrivano i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l’identificazione.
Storico versioni
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