Art. 2
Deroghe al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150
In vigore dal 30 apr 2020
Deroghe al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150
1. In deroga all’, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150, gli Stati membri possono introdurre, in relazione alle misure di cui all’articolo 45, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli da 46 a 52 del regolamento (UE) n. 1308/2013, ogniqualvolta necessario nel corso dell’esercizio 2020 ma non oltre il 15 ottobre 2020, modifiche ai rispettivi programmi nazionali di sostegno nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 41, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
2. In deroga all’articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150, nel corso dell’esercizio 2020 gli Stati membri possono:
(a)
fissare il termine per la presentazione delle domande di sostegno alla vendemmia verde di cui alla lettera b) di tale articolo, nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 30 giugno;
(b)
scegliere di non stabilire una situazione di mercato prevedibile che giustifichi la domanda di vendemmia verde di cui alla lettera c) di detto articolo;
(c)
fissare entro il 30 giugno un termine, successivo alla data di presentazione delle domande di sostegno alla vendemmia verde di cui alla lettera a) del presente articolo per lo svolgimento delle operazioni di vendemmia verde in conformità alle disposizioni dell’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Tale termine deve essere fissato prima del periodo normale di raccolta (Baggiolini stage N, BBCH stage 89) in qualsiasi zona.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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