Art. 3
Deroghe al regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014
In vigore dal 30 apr 2020
Deroghe al regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014
1. In deroga all’, paragrafi 2 e 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014, l’autorità competente può accettare modifiche di un programma di lavoro, alle seguenti condizioni:
a)
le modifiche proposte sono intese a modificare e a riprogrammare dopo il 31 marzo 2020 le attività del secondo anno di attuazione del programma di lavoro triennale iniziato il 1o aprile 2018;
b)
le attività in questione non sono state svolte a tempo debito a causa delle difficoltà create dalla pandemia di Covid-19;
c)
entro il [30 giugno 2020] l’organizzazione beneficiaria presenta domanda di pagamento parziale, di cui all’articolo 5 bis del regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014, dell’aiuto corrispondente alle attività del secondo anno di attuazione che hanno avuto luogo prima del 1o aprile 2020;
d)
il finanziamento concesso dall’Unione alle attività in questione avviene nell’ambito del secondo anno di attuazione, conformemente all’ del regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014.
L’, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014 non si applica ai programmi di lavoro modificati a norma della lettera d), primo comma, di tale articolo.
2. In deroga all’, paragrafo 6, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014, il termine di due mesi non si applica alla notifica di modifiche di un programma di attività, alle seguenti condizioni:
a)
le modifiche proposte riguardano le attività del terzo anno di attuazione del programma di lavoro triennale iniziato il 1o aprile 2018;
b)
l’attività inizialmente prevista non ha potuto o non può avere luogo, in tutto o in parte, a causa delle difficoltà sorte a seguito della pandemia di Covid-19;
c)
l’attività modificata si svolge dopo l’accettazione da parte dell’autorità competente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2020:600:oj#art-3