Art. 3 · Deroghe al regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014

Art. 3

Deroghe al regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014

In vigore dal 30 apr 2020
Deroghe al regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014 1.   In deroga all’, paragrafi 2 e 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014, l’autorità competente può accettare modifiche di un programma di lavoro, alle seguenti condizioni: a) le modifiche proposte sono intese a modificare e a riprogrammare dopo il 31 marzo 2020 le attività del secondo anno di attuazione del programma di lavoro triennale iniziato il 1o aprile 2018; b) le attività in questione non sono state svolte a tempo debito a causa delle difficoltà create dalla pandemia di Covid-19; c) entro il [30 giugno 2020] l’organizzazione beneficiaria presenta domanda di pagamento parziale, di cui all’articolo 5 bis del regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014, dell’aiuto corrispondente alle attività del secondo anno di attuazione che hanno avuto luogo prima del 1o aprile 2020; d) il finanziamento concesso dall’Unione alle attività in questione avviene nell’ambito del secondo anno di attuazione, conformemente all’ del regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014. L’, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014 non si applica ai programmi di lavoro modificati a norma della lettera d), primo comma, di tale articolo. 2.   In deroga all’, paragrafo 6, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014, il termine di due mesi non si applica alla notifica di modifiche di un programma di attività, alle seguenti condizioni: a) le modifiche proposte riguardano le attività del terzo anno di attuazione del programma di lavoro triennale iniziato il 1o aprile 2018; b) l’attività inizialmente prevista non ha potuto o non può avere luogo, in tutto o in parte, a causa delle difficoltà sorte a seguito della pandemia di Covid-19; c) l’attività modificata si svolge dopo l’accettazione da parte dell’autorità competente.
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