Art. 1
Deroghe al regolamento di esecuzione (UE) 2017/892
In vigore dal 30 apr 2020
Deroghe al regolamento di esecuzione (UE) 2017/892
1. In deroga all’articolo 9, paragrafo 3, lettera b), le domande di aiuto presentate entro il 15 febbraio 2020 possono coprire le spese per operazioni programmate per l’anno 2019 ma non effettuate entro il 31 dicembre 2019 se tali operazioni possono essere effettuate entro il 15 agosto 2020.
2. In deroga all’articolo 9, paragrafo 3, lettera b), le domande di aiuto presentate entro il 15 febbraio 2021 possono coprire le spese per operazioni programmate per l’anno 2020 ma non effettuate entro il 31 dicembre 2020 se tali operazioni possono essere effettuate entro il 15 agosto 2021.
Storico versioni
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