Art. 9
Deroga all’articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013
In vigore dal 30 apr 2020
Deroga all’articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013
In deroga all’articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013, al contributo dell’Unione si applicano le seguenti intensità massime di aiuto per i costi di investimento ammissibili:
a)
60 % nelle regioni meno sviluppate;
b)
50 % nelle regioni diverse dalle regioni meno sviluppate;
c)
80 % nelle regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 349 del trattato;
d)
75 % nelle isole minori del Mar Egeo quali definite all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).
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