Art. 9

Deroga all’articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013

In vigore dal 30 apr 2020
Deroga all’articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 In deroga all’articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013, al contributo dell’Unione si applicano le seguenti intensità massime di aiuto per i costi di investimento ammissibili: a) 60 % nelle regioni meno sviluppate; b) 50 % nelle regioni diverse dalle regioni meno sviluppate; c) 80 % nelle regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 349 del trattato; d) 75 % nelle isole minori del Mar Egeo quali definite all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).
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Deroga all’articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 (Art. 9 Regolamento (UE) 2020/592) — Testo vigente | Portale Normativo