Art. 8

Deroga all’articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013

In vigore dal 30 apr 2020
Deroga all’articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 In deroga all’articolo 49, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, il contributo finanziario dell’Unione al sostegno a favore dell’assicurazione del raccolto non supera il 60 % del costo dei premi assicurativi versati dai produttori a copertura: a) delle perdite di cui all’articolo 49, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e di altre perdite causate da condizioni climatiche avverse; b) delle perdite causate da animali, fitopatie o infestazioni parassitarie; c) delle perdite causate da pandemie umane.
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Deroga all’articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 (Art. 8 Regolamento (UE) 2020/592) — Testo vigente | Portale Normativo