Art. 8
Deroga all’articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013
In vigore dal 30 apr 2020
Deroga all’articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013
In deroga all’articolo 49, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, il contributo finanziario dell’Unione al sostegno a favore dell’assicurazione del raccolto non supera il 60 % del costo dei premi assicurativi versati dai produttori a copertura:
a)
delle perdite di cui all’articolo 49, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e di altre perdite causate da condizioni climatiche avverse;
b)
delle perdite causate da animali, fitopatie o infestazioni parassitarie;
c)
delle perdite causate da pandemie umane.
Storico versioni
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