Art. 10
Applicazione del contributo dell’Unione temporaneamente aumentato
In vigore dal 30 apr 2020
Applicazione del contributo dell’Unione temporaneamente aumentato
L’, l’, paragrafo 2, gli si applicano alle operazioni individuate dalle autorità competenti degli Stati membri a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e non oltre il 15 ottobre 2020.
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