Art. 2
Definizioni
In vigore dal 24 apr 2020
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1)
«fattore causale»: qualsiasi azione, omissione, avvenimento o condizione o combinazione di tali elementi la cui correzione, eliminazione o prevenzione avrebbe con ogni probabilità impedito il verificarsi dell’evento;
2)
«fattore concausale»: qualsiasi azione, omissione, avvenimento o condizione che incide su un evento aumentando la probabilità che si verifichi, accelerandone l’effetto nel tempo o aggravandone le conseguenze, la cui eliminazione non avrebbe tuttavia impedito il verificarsi dell’evento;
3)
«fattore sistemico»: qualsiasi fattore causale o concausale di natura organizzativa, gestionale, sociale o normativa che può incidere in futuro su eventi simili e correlati, comprese in particolare le condizioni del quadro normativo, la progettazione e l’applicazione del sistema di gestione della sicurezza, le competenze del personale, le procedure e la manutenzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2020:572:oj#art-2