Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 24 apr 2020
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: 1) «fattore causale»: qualsiasi azione, omissione, avvenimento o condizione o combinazione di tali elementi la cui correzione, eliminazione o prevenzione avrebbe con ogni probabilità impedito il verificarsi dell’evento; 2) «fattore concausale»: qualsiasi azione, omissione, avvenimento o condizione che incide su un evento aumentando la probabilità che si verifichi, accelerandone l’effetto nel tempo o aggravandone le conseguenze, la cui eliminazione non avrebbe tuttavia impedito il verificarsi dell’evento; 3) «fattore sistemico»: qualsiasi fattore causale o concausale di natura organizzativa, gestionale, sociale o normativa che può incidere in futuro su eventi simili e correlati, comprese in particolare le condizioni del quadro normativo, la progettazione e l’applicazione del sistema di gestione della sicurezza, le competenze del personale, le procedure e la manutenzione.
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