Art. 4
Transizione
In vigore dal 24 apr 2020
Transizione
Per quanto concerne gli incidenti e gli inconvenienti per cui la decisione di avviare un’indagine in conformità all’articolo 22, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/798 è già stata adottata all’entrata in vigore del presente regolamento, l’organismo investigativo può decidere di seguire il formato stabilito all’allegato I o quello di cui all’allegato V della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4).
Storico versioni
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