Art. 3
Responsabilità dell’Agenzia
In vigore dal 30 mar 2020
Responsabilità dell’Agenzia
1. Nell’esecuzione dei suoi compiti in conformità dell’articolo 79 del regolamento (UE) 2019/1896, l’Agenzia assicura il funzionamento corretto e affidabile del sistema FADO e fornisce sostegno alle autorità competenti degli Stati membri nell’individuazione dei casi di documenti falsi.
2. L’Agenzia è responsabile dell’inserimento tempestivo ed efficiente nel sistema FADO delle informazioni ottenute e garantisce l’uniformità e la qualità di tali informazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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