Art. 4
Architettura del sistema FADO e accesso
In vigore dal 30 mar 2020
Architettura del sistema FADO e accesso
1. L’architettura del sistema FADO provvede gli utenti di diversi livelli di accesso alle informazioni.
2. La Commissione e l’Agenzia, nella misura necessaria all’assolvimento dei loro compiti, e le autorità degli Stati membri competenti in materia di frode documentale, quali la polizia, la guardia di frontiera, e altre autorità di contrasto, nonché altre autorità nazionali pertinenti, hanno un accesso protetto al sistema FADO, in base al principio della necessità di conoscere.
3. L’architettura del sistema FADO consente l’accesso pubblico a facsimili di documenti autentici o a documenti autentici con dati pseudonimizzati.
4. I soggetti seguenti possono avere accesso alle informazioni conservate nel sistema in FADO in modo limitato:
a)
istituzioni, agenzie e altri organismi dell’Unione diversi rispetto a quelli di cui al paragrafo 2;
b)
parti terze, quali paesi terzi, entità territoriali, organizzazioni internazionali e altri soggetti di diritto internazionale;
c)
soggetti privati, quali compagnie aeree e altri vettori.
5. La Commissione adotta, conformemente all’, atti delegati che integrano il presente regolamento stabilendo misure che consentano l’accesso alle informazioni conservate nel sistema FADO ai soggetti elencati al paragrafo 4 del presente articolo. Gli atti delegati stabiliscono, per i soggetti di cui al paragrafo 4 del presente articolo, la parte del sistema FADO alla quale deve essere concesso l’accesso e le eventuali procedure e condizioni specifiche che possono essere necessarie, compreso l’obbligo di concludere un accordo tra l’Agenzia e una parte terza o un soggetto privato di cui al paragrafo 4 , lettere b) e c), del presente articolo.
6. Gli Stati membri determinano quali autorità competenti in materia di frode documentale e altre autorità nazionali pertinenti debbano avere accesso al sistema FADO, compreso il livello di tale accesso, e ne danno notifica alla Commissione e all’Agenzia.
Su richiesta, la Commissione trasmette le informazioni di cui al primo comma al Parlamento europeo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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