Art. 2

Ambito di applicazione e contenuto del sistema FADO

In vigore dal 30 mar 2020
Ambito di applicazione e contenuto del sistema FADO 1.   Il sistema FADO contiene informazioni su documenti di viaggio, di identità, di soggiorno e di stato civile, patenti di guida e libretti di circolazione dei veicoli rilasciati dagli Stati membri o dall’Unione, e sulle relative versioni false. Il sistema FADO può contenere informazioni sui documenti di cui al primo comma rilasciati da parti terze quali paesi terzi, entità territoriali, organizzazioni internazionali e altri soggetti di diritto internazionale nonché sulle relative versioni false. Il sistema FADO può contenere informazioni su altri documenti ufficiali correlati, in particolare quelli utilizzati a sostegno delle domande di documenti ufficiali rilasciati dagli Stati membri e, se del caso, da parti terze quali paesi terzi, entità territoriali, organizzazioni internazionali e altri soggetti di diritto internazionale, nonché sulle relative versioni false. 2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono le seguenti: a) le informazioni, immagini incluse, su documenti autentici, e loro facsimili, e sui relativi elementi di sicurezza; b) le informazioni, immagini incluse, sui documenti falsi, siano essi falsificati, contraffatti o pseudo-documenti, e le rispettive caratteristiche della frode; c) le sintesi delle tecniche di falsificazione; d) le sintesi degli elementi di sicurezza dei documenti autentici; e e) le statistiche sui documenti falsi individuati. Il sistema FADO può comprendere inoltre manuali, elenchi di contatti e informazioni sui documenti di viaggio validi e il loro riconoscimento da parte degli Stati membri, raccomandazioni su modi efficaci per individuare metodi specifici di falsificazione, nonché altre informazioni utili. 3.   Gli Stati membri e l’Unione trasmettono senza ritardo all’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera («Agenzia») le informazioni sui documenti di cui al paragrafo 1, primo comma. Gli Stati membri possono altresì trasmettere all’Agenzia le informazioni sui documenti di cui al paragrafo 1, secondo e terzo comma. Parti terze quali paesi terzi, entità territoriali, organizzazioni internazionali e altri soggetti di diritto internazionale possono trasmettere all’Agenzia le informazioni sui documenti di cui al paragrafo 1, secondo e terzo comma.
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