Art. 2
Ambito di applicazione e contenuto del sistema FADO
In vigore dal 30 mar 2020
Ambito di applicazione e contenuto del sistema FADO
1. Il sistema FADO contiene informazioni su documenti di viaggio, di identità, di soggiorno e di stato civile, patenti di guida e libretti di circolazione dei veicoli rilasciati dagli Stati membri o dall’Unione, e sulle relative versioni false.
Il sistema FADO può contenere informazioni sui documenti di cui al primo comma rilasciati da parti terze quali paesi terzi, entità territoriali, organizzazioni internazionali e altri soggetti di diritto internazionale nonché sulle relative versioni false.
Il sistema FADO può contenere informazioni su altri documenti ufficiali correlati, in particolare quelli utilizzati a sostegno delle domande di documenti ufficiali rilasciati dagli Stati membri e, se del caso, da parti terze quali paesi terzi, entità territoriali, organizzazioni internazionali e altri soggetti di diritto internazionale, nonché sulle relative versioni false.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono le seguenti:
a)
le informazioni, immagini incluse, su documenti autentici, e loro facsimili, e sui relativi elementi di sicurezza;
b)
le informazioni, immagini incluse, sui documenti falsi, siano essi falsificati, contraffatti o pseudo-documenti, e le rispettive caratteristiche della frode;
c)
le sintesi delle tecniche di falsificazione;
d)
le sintesi degli elementi di sicurezza dei documenti autentici; e
e)
le statistiche sui documenti falsi individuati.
Il sistema FADO può comprendere inoltre manuali, elenchi di contatti e informazioni sui documenti di viaggio validi e il loro riconoscimento da parte degli Stati membri, raccomandazioni su modi efficaci per individuare metodi specifici di falsificazione, nonché altre informazioni utili.
3. Gli Stati membri e l’Unione trasmettono senza ritardo all’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera («Agenzia») le informazioni sui documenti di cui al paragrafo 1, primo comma.
Gli Stati membri possono altresì trasmettere all’Agenzia le informazioni sui documenti di cui al paragrafo 1, secondo e terzo comma.
Parti terze quali paesi terzi, entità territoriali, organizzazioni internazionali e altri soggetti di diritto internazionale possono trasmettere all’Agenzia le informazioni sui documenti di cui al paragrafo 1, secondo e terzo comma.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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