Art. 5
In vigore dal 30 mar 2020
Controlli ufficiali e altre attività ufficiali possono essere effettuati, in via eccezionale:
a)
nel caso di analisi, prove o diagnosi la cui esecuzione spetta a laboratori ufficiali, da qualsiasi laboratorio designato a tal fine dall’autorità competente su base temporanea;
b)
nel caso di riunioni fisiche con gli operatori e il loro personale nel contesto dei metodi e delle tecniche dei controlli ufficiali di cui all’articolo 14 del regolamento (UE) 2017/625, mediante i mezzi di comunicazione a distanza disponibili.
Storico versioni
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