Art. 1
In vigore dal 30 mar 2020
Il presente regolamento stabilisce misure temporanee necessarie per contenere rischi sanitari diffusi per l’uomo, per gli animali e per le piante e per il benessere degli animali, al fine di far fronte a gravi disfunzioni del funzionamento dei sistemi di controllo degli Stati membri in considerazione della crisi connessa alla COVID-19.
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