Art. 2
In vigore dal 30 mar 2020
Gli Stati membri che desiderano applicare le misure temporanee stabilite dal presente regolamento informano la Commissione e gli altri Stati membri di ciò e delle misure adottate per porre rimedio alle difficoltà di esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali in conformità del regolamento (UE) 2017/625.
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