Art. 26

Disposizioni transitorie

In vigore dal 26 mar 2020
Disposizioni transitorie 1.   In deroga al capo II, sezione 3, del presente regolamento, le aziende o unità di produzione con suini in strutture costruite, ristrutturate o messe in servizio prima della data di entrata in applicazione del presente regolamento in conformità dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e (CE) n. 889/2008 e per cui è necessaria un’importante ricostruzione delle strutture esterne per conformarsi al requisito di almeno metà della superficie dello spazio esterno costituita da materiale solido di cui all’ del presente regolamento, si conformano a tale articolo entro il 1o gennaio 2029. 2.   In deroga al capo II, sezione 4, del presente regolamento, le aziende o unità di produzione con ricoveri per pollame costruiti, ristrutturati o messi in servizio prima della data di entrata in applicazione del presente regolamento in conformità dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e (CE) n. 889/2008 e per cui è necessaria un’importante trasformazione dei locali destinati agli animali per conformarsi al requisito della lunghezza complessiva degli uscioli dalla parte interna del ricovero alla veranda di cui all’, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento, si conformano a tale lettera entro il 1o gennaio 2024. 3.   In deroga al capo II, sezione 4, del presente regolamento, le aziende o unità di produzione con ricoveri per pollame il cui edificio abbia una parte esterna costruiti, ristrutturati o messi in servizio prima della data di entrata in applicazione del presente regolamento in conformità dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e (CE) n. 889/2008 e per cui è necessaria un’importante riduzione della densità di allevamento all’interno o la ristrutturazione degli edifici per conformarsi ai requisiti relativi al calcolo della densità di allevamento e alla superficie minima dello spazio interno di cui all’allegato I, parte IV, del presente regolamento in conformità dell’, paragrafo 2, lettera c), del presente regolamento, si conformano a tali disposizioni entro il 1o gennaio 2024. 4.   In deroga al capo II, sezione 4, del presente regolamento, le aziende o unità di produzione con ricoveri per pollame costruiti, ristrutturati o messi in servizio prima della data di entrata in applicazione del presente regolamento in conformità dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e (CE) n. 889/2008 e per cui è necessaria un’importante trasformazione dei locali destinati agli animali o una sostituzione delle attrezzature per conformarsi al requisito relativo alle pareti divisorie in materiale solido di cui all’, paragrafo 3, lettera c), o al requisito relativo ai trespoli o alle zone di riposo sopraelevate di cui all’, paragrafo 5, del presente regolamento, si conformano a tali disposizioni entro il 1o gennaio 2024. 5.   In deroga al capo II, sezione 4, del presente regolamento, le aziende o unità di produzione con ricoveri per pollame a più livelli costruiti, ristrutturati o messi in servizio prima della data di entrata in applicazione del presente regolamento in conformità dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e (CE) n. 889/2008 e per cui è necessaria un’importante trasformazione dei locali destinati agli animali per conformarsi ai requisiti relativi al numero massimo di livelli e al sistema di rimozione delle deiezioni di cui all’, paragrafo 4, lettere b) e c), del presente regolamento, si conformano a tali lettere entro il 1o gennaio 2029. 6.   In deroga al capo II, sezione 4, del presente regolamento, le aziende o unità di produzione con ricoveri per pollame con spazi all’aperto che si estendono oltre un raggio di 150 m dall’usciolo di uscita/entrata costruiti, ristrutturati o messi in servizio prima della data di entrata in applicazione del presente regolamento in conformità dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e (CE) n. 889/2008 e per cui sono necessari importanti adeguamenti delle strutture o l’acquisizione di ulteriori terreni per conformarsi al requisito relativo al raggio massimo di cui all’, paragrafo 6, del presente regolamento, si conformano a tale disposizione entro il 1o gennaio 2029. 7.   In deroga all’allegato I, parte IV, sezione 2, del presente regolamento, le aziende o unità di produzione che producono pollastrelle in strutture per il pollame costruite, ristrutturate o messe in servizio prima della data di entrata in applicazione del presente regolamento in conformità dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e (CE) n. 889/2008 e per cui sono necessari importanti adeguamenti della struttura dei ricoveri per pollame o l’acquisizione di ulteriori terreni per conformarsi alle norme dell’allegato I, parte IV, sezione 2, del presente regolamento, si conformano alla densità di allevamento e alla superficie minima degli spazi interni ed esterni per le pollastrelle e i maschi di galline ovaiole di cui all’allegato I, parte IV, sezione 2, del presente regolamento entro il 1o gennaio 2029.
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