Art. 25
Informazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere
In vigore dal 26 mar 2020
Informazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere
1. Gli Stati membri trasmettono le informazioni da mettere a disposizione a norma dell’articolo 53, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) 2018/848 dalla banca dati di cui all’, paragrafo 1, e dai sistemi di cui all’, paragrafo 2, e, se del caso, all’, paragrafo 3, di tale regolamento conformemente alle specifiche di cui all’allegato III, parte I, del presente regolamento.
2. Gli Stati membri trasmettono le informazioni da mettere a disposizione a norma dell’articolo 53, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) 2018/848 sulle deroghe concesse a norma dell’allegato II, parte I, punto 1.8.5, e parte II, punti 1.3.4.3 e 1.3.4.4, di tale regolamento conformemente alle specifiche di cui all’allegato III, parte II, del presente regolamento.
3. Gli Stati membri trasmettono le informazioni da mettere a disposizione a norma dell’articolo 53, paragrafo 6, lettera c), del regolamento (UE) 2018/848 relative alla disponibilità, sul mercato dell’Unione, di mangimi proteici biologici per pollame e suini e alle autorizzazioni concesse conformemente all’allegato II, parte II, punti 1.9.3.1, lettera c), e 1.9.4.2, lettera c), di tale regolamento in risposta a un questionario trasmesso annualmente dalla Commissione agli Stati membri.
4. Le informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono trasmesse nel formato e attraverso il sistema messo a disposizione dalla Commissione. Tali informazioni sono trasmesse ogni anno entro il 30 giugno e per la prima volta entro il 30 giugno 2022 per quanto riguarda l’anno 2021.
5. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, ricevute dagli Stati membri a norma dell’articolo 53, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2018/848, sono inserite nella banca dati di cui all’, paragrafo 1, e nei sistemi di cui all’, paragrafo 2, e, se del caso, nei sistemi di cui all’, paragrafo 3, del medesimo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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