Art. 4
Organismi di valutazione della conformità
In vigore dal 9 mar 2020
Organismi di valutazione della conformità
1. Le notifiche agli organismi di valutazione della conformità ai fini dell’applicazione dei regolamenti (UE) n. 321/2013, (UE) n. 1302/2014 e (UE) 2016/919 restano valide sulla base di tali regolamenti modificati dal presente regolamento.
2. Gli organismi di valutazione della conformità notificati a norma della direttiva 2008/57/CE possono rilasciare certificati «CE» di verifica e certificati «CE» di conformità o di idoneità all’impiego dei componenti di interoperabilità in conformità del presente regolamento fino a quando la direttiva 2008/57/CE si applica nello Stato membro in cui sono stabiliti, in conformità dell’articolo 57, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/797, e fino al 15 giugno 2020 al più tardi.
Storico versioni
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