Art. 3
Modifiche della STI CCS
In vigore dal 9 mar 2020
Modifiche della STI CCS
Il regolamento (UE) 2016/919 è così modificato:
(1)
all’, il paragrafo 2 è così modificato:
«2. La STI non si applica agli attuali sottosistemi di «controllo-comando e segnalamento a terra» e «controllo-comando e segnalamento di bordo» del sistema ferroviario già in servizio su tutta o parte della rete ferroviaria degli Stati membri il giorno dell’entrata in vigore del presente regolamento, tranne quando:
a)
il sottosistema sia oggetto di rinnovo o ristrutturazione ai sensi della sezione 7 dell’allegato del presente regolamento, oppure
b)
l’area d’uso sia estesa conformemente all’articolo 54, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/797, nel qual caso si applicano le disposizioni di cui al punto 7.4.2.4 dell’allegato del presente regolamento.»;
(2)
l’allegato è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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