Art. 3

Modifiche della STI CCS

In vigore dal 9 mar 2020
Modifiche della STI CCS Il regolamento (UE) 2016/919 è così modificato: (1) all’, il paragrafo 2 è così modificato: «2.   La STI non si applica agli attuali sottosistemi di «controllo-comando e segnalamento a terra» e «controllo-comando e segnalamento di bordo» del sistema ferroviario già in servizio su tutta o parte della rete ferroviaria degli Stati membri il giorno dell’entrata in vigore del presente regolamento, tranne quando: a) il sottosistema sia oggetto di rinnovo o ristrutturazione ai sensi della sezione 7 dell’allegato del presente regolamento, oppure b) l’area d’uso sia estesa conformemente all’articolo 54, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/797, nel qual caso si applicano le disposizioni di cui al punto 7.4.2.4 dell’allegato del presente regolamento.»; (2) l’allegato è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2020:387:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo