Art. 2
Modifiche della STI LOC&PAS
In vigore dal 9 mar 2020
Modifiche della STI LOC&PAS
Il regolamento (UE) n. 1302/2014 è così modificato:
(1)
all’, il paragrafo 2 è così modificato:
«2. La STI non si applica al materiale rotabile in uso nel sistema ferroviario dell’Unione e che è già messo in servizio in tutta la rete ferroviaria (o parte della stessa) di qualsiasi Stato membro anteriormente al 1o gennaio 2015, tranne quando:
a)
sia soggetto a rinnovo o ristrutturazione conformemente al punto 7.1.2 dell’allegato del presente regolamento, oppure
b)
l’area d’uso sia estesa conformemente all’articolo 54, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/797, nel qual caso si applicano le disposizioni di cui al punto 7.1.4 dell’allegato del presente regolamento.»;
(2)
all’articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Esse continuano tuttavia ad applicarsi, fatti salvi i punti da 7.1.1.4 a 7.1.1.8 dell’allegato:»;
(3)
l’allegato è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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