Art. 2

Modifiche della STI LOC&PAS

In vigore dal 9 mar 2020
Modifiche della STI LOC&PAS Il regolamento (UE) n. 1302/2014 è così modificato: (1) all’, il paragrafo 2 è così modificato: «2.   La STI non si applica al materiale rotabile in uso nel sistema ferroviario dell’Unione e che è già messo in servizio in tutta la rete ferroviaria (o parte della stessa) di qualsiasi Stato membro anteriormente al 1o gennaio 2015, tranne quando: a) sia soggetto a rinnovo o ristrutturazione conformemente al punto 7.1.2 dell’allegato del presente regolamento, oppure b) l’area d’uso sia estesa conformemente all’articolo 54, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/797, nel qual caso si applicano le disposizioni di cui al punto 7.1.4 dell’allegato del presente regolamento.»; (2) all’articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Esse continuano tuttavia ad applicarsi, fatti salvi i punti da 7.1.1.4 a 7.1.1.8 dell’allegato:»; (3) l’allegato è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.
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