Art. 4
Sostegno alle azioni individuali attuate
In vigore dal 30 gen 2020
Sostegno alle azioni individuali attuate
In deroga all’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/1149, se un cambiamento del mercato di destinazione di un’operazione già approvata è stato notificato all’autorità competente in conformità all’ del presente regolamento, il sostegno è versato per le azioni individuali già attuate nell’ambito della suddetta operazione, se tali azioni sono state integralmente attuate e sono state sottoposte a controlli amministrativi e, se del caso, a controlli in loco in conformità al capo IV, sezione 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150.
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