Art. 4

Sostegno alle azioni individuali attuate

In vigore dal 30 gen 2020
Sostegno alle azioni individuali attuate In deroga all’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/1149, se un cambiamento del mercato di destinazione di un’operazione già approvata è stato notificato all’autorità competente in conformità all’ del presente regolamento, il sostegno è versato per le azioni individuali già attuate nell’ambito della suddetta operazione, se tali azioni sono state integralmente attuate e sono state sottoposte a controlli amministrativi e, se del caso, a controlli in loco in conformità al capo IV, sezione 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2020:419:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Sostegno alle azioni individuali attuate (Art. 4 Regolamento (UE) 2020/419) — Testo vigente | Portale Normativo