Art. 3
Modifiche alle operazioni approvate
In vigore dal 30 gen 2020
Modifiche alle operazioni approvate
In deroga all’articolo 53, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/1149, gli Stati membri possono consentire ai beneficiari di un’operazione in corso nell’ambito della misura di promozione di cui all’articolo 45, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 di trasmettere, mediante notifica all’autorità competente, il cambiamento del mercato di destinazione di tale operazione, anche se questo cambiamento modifica l’obiettivo iniziale dell’operazione. Tali modifiche non richiedono la previa approvazione da parte dell’autorità competente. La notifica è presentata dai beneficiari entro i termini stabiliti dagli Stati membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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