Art. 2

Durata del sostegno

In vigore dal 30 gen 2020
Durata del sostegno In deroga all’ del regolamento delegato (UE) 2016/1149, e se giustificato in vista degli effetti dell’operazione, la durata del sostegno erogato a un beneficiario in un dato paese terzo o mercato di un paese terzo per la misura di promozione di cui all’articolo 45, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 può essere prorogata oltre il periodo di cinque anni di cui all’ del regolamento delegato (UE) 2016/1149, ma non oltre il 15 ottobre 2023.
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