Art. 41

Limitazioni del numero di pescherecci dell’Unione autorizzati a praticare la pesca del pesce spada

In vigore dal 27 gen 2020
Limitazioni del numero di pescherecci dell’Unione autorizzati a praticare la pesca del pesce spada Il numero massimo di pescherecci dell’Unione autorizzati a praticare la pesca del pesce spada (Xiphias gladius) nelle acque a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC figura nell’allegato IX.
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Limitazioni del numero di pescherecci dell’Unione autorizzati a praticare la pesca del pesce spada (Art. 41 Regolamento (UE) 2020/123) — Testo vigente | Portale Normativo