Art. 41
Limitazioni del numero di pescherecci dell’Unione autorizzati a praticare la pesca del pesce spada
In vigore dal 27 gen 2020
Limitazioni del numero di pescherecci dell’Unione autorizzati a praticare la pesca del pesce spada
Il numero massimo di pescherecci dell’Unione autorizzati a praticare la pesca del pesce spada (Xiphias gladius) nelle acque a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC figura nell’allegato IX.
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