Art. 40

Gestione della pesca con FAD

In vigore dal 27 gen 2020
Gestione della pesca con FAD 1.   Nella parte della zona della convenzione WCPFC situata tra 20° N e 20° S è fatto divieto ai pescherecci con reti da circuizione di predisporre, utilizzare o calare FAD tra le ore 00.00 del 1o luglio 2020 e le ore 24.00 del 30 settembre 2020. 2.   Oltre al divieto di cui al paragrafo 1, è vietato calare FAD nelle acque d’alto mare della zona della convenzione WCPFC, tra 20° N e 20° S, per due mesi supplementari: dalle ore 00.00 del 1o aprile 2020 alle ore 24.00 del 31 maggio 2020 oppure dalle ore 00.00 del 1o novembre 2020 alle ore 24.00 del 31 dicembre 2020. 3.   Il paragrafo 2 non si applica nei casi seguenti: a) nell’ultima retata di una bordata se la nave non ha più lo spazio sufficiente per stivare tutto il pesce; b) se il pesce è inadatto al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia; o c) in caso di gravi disfunzioni dell’attrezzatura per la refrigerazione. 4.   Gli Stati membri provvedono affinché in nessun momento ciascuno dei loro pescherecci con reti da circuizione cali in mare più di 350 FAD muniti di boe strumentali attivate. La boa è attivata esclusivamente a bordo della nave. 5.   Tutti i pescherecci con reti da circuizione operanti nella parte della zona della convenzione WCPFC di cui al paragrafo 1 conservano a bordo, trasbordano e sbarcano tutte le catture di tonno obeso, tonno albacora e tonnetto striato.
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Gestione della pesca con FAD (Art. 40 Regolamento (UE) 2020/123) — Testo vigente | Portale Normativo