Art. 43

Squali seta e squali alalunga

In vigore dal 27 gen 2020
Squali seta e squali alalunga 1.   Nella zona della convenzione WCPFC è vietato conservare a bordo, trasbordare, sbarcare o immagazzinare parti o carcasse non sezionate delle specie seguenti: a) squali seta (Carcharhinus falciformis), b) squali alalunga (Carcharhinus longimanus). 2.   Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Essi devono essere immediatamente rilasciati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2020:123:oj#art-43

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Squali seta e squali alalunga (Art. 43 Regolamento (UE) 2020/123) — Testo vigente | Portale Normativo