Art. 4

Zone di pesca

In vigore dal 27 gen 2020
Zone di pesca Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti delle zone: a) «zone CIEM» (Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare): le zone geografiche specificate nell’allegato III del regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (14); b) «Skagerrak»: la zona geografica delimitata, a ovest, da una linea tracciata dal faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e, a sud, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino della costa svedese; c) «Kattegat»: la zona geografica delimitata, a nord, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna e da qui fino al punto più vicino della costa svedese e, a sud, da una linea tracciata da Capo Hasenøre a Capo Gnibens Spids, da Korshage a Spodsbjerg e da Capo Gilbjerg Hoved a Kullen; d) «unità funzionale 16 della sottozona CIEM 7»: la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti: — 53° 30’ N 15° 00’ O, — 53° 30’ N 11° 00’ O, — 51° 30’ N 11° 00’ O, — 51° 30’ N 13° 00’ O, — 51° 00’ N 13° 00’ O, — 51 ° 00’ N 15 ° 00’ O; e) «unità funzionale 25 della divisione CIEM 8a»: la zona geografica marina delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti: — 43° 00’ N 9° 00’ O, — 43° 00’ N 10° 00’ O, — 43° 30’ N 10° 00’ O, — 43° 30’ N 9° 00’ O, — 44° 00’ N 9° 00’ O, — 44° 00’ N 8° 00’ O, — 43° 30’ N 8° 00’ O; f) «unità funzionale 26 della divisione CIEM 9a»: la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti: — 43° 00’ N 8° 00’ O, — 43° 00’ N 10° 00’ O, — 42° 00’ N 10° 00’ O, — 42 ° 00’ N 8 ° 00’ O; g) «unità funzionale 27 della divisione CIEM 9a»: la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti: — 42° 00’ N 8° 00’ O, — 42° 00’ N 10° 00’ O, — 38° 30’ N 10° 00’ O, — 38° 30’ N 9° 00’ O, — 40° 00’ N 9° 00’ O, — 40 ° 00’ N 8 ° 00’ O; h) «unità funzionale 30 della divisione CIEM 9a»: la zona geografica soggetta alla giurisdizione della Spagna nel Golfo di Cadice e nelle acque adiacenti della divisione 9a; i) «unità funzionale 31 della divisione CIEM 8c»: la zona geografica marina delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti: — 43° 30’ N 6° 00’ O, — 44° 00’ N 6° 00’ O, — 44° 00’ N 2° 00’ O, — 43° 30’ N 2° 00’ O; j) «Golfo di Cadice»: la zona geografica della divisione CIEM 9a ad est della longitudine 7° 23′ 48″ O; k) «zona della convenzione CCAMLR»: la zona geografica definita all’, lettera a), del regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio (15); l) «COPACE (Comitato per la pesca nell’Atlantico centro-orientale)»: le zone geografiche specificate nell’allegato II del regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (16); m) «zona della convenzione IATTC»: la zona geografica specificata nella convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnidi tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d’America e la Repubblica di Costa Rica (17); n) «zona della convenzione ICCAT»: la zona geografica specificata nella convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (18); o) «zona di competenza della IOTC»: la zona geografica specificata nell’accordo che istituisce la Commissione per il tonno dell’Oceano indiano (19); p) «zone NAFO»: le zone geografiche specificate nell’allegato III del regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (20); q) «zona della convenzione SEAFO»: la zona geografica specificata nella Convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell’Atlantico sudorientale (21); r) «zona dell’accordo SIOFA»: la zona geografica definita nell’accordo di pesca per l’Oceano Indiano meridionale (22); s) «zona della convenzione SPRFMO»: la zona geografica specificata nella convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d’alto mare nell’Oceano Pacifico meridionale (23); t) «zona della convenzione WCPFC»: la zona geografica specificata nella convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell’Oceano Pacifico centrale e occidentale (24); u) «acque d’altura del Mare di Bering»: la zona geografica delle acque d’altura del Mare di Bering al di là di 200 miglia nautiche dalle linee di base a partire dalle quali è misurata la larghezza delle acque territoriali degli Stati costieri del Mare di Bering; v) «zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC»: la zona geografica definita dalle seguenti coordinate: — longitudine 150° O, — longitudine 130° O, — latitudine 4° S, — latitudine 50° S.
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Zone di pesca (Art. 4 Regolamento (UE) 2020/123) — Testo vigente | Portale Normativo