Art. 4
Zone di pesca
In vigore dal 27 gen 2020
Zone di pesca
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti delle zone:
a)
«zone CIEM» (Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare): le zone geografiche specificate nell’allegato III del regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (14);
b)
«Skagerrak»: la zona geografica delimitata, a ovest, da una linea tracciata dal faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e, a sud, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino della costa svedese;
c)
«Kattegat»: la zona geografica delimitata, a nord, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna e da qui fino al punto più vicino della costa svedese e, a sud, da una linea tracciata da Capo Hasenøre a Capo Gnibens Spids, da Korshage a Spodsbjerg e da Capo Gilbjerg Hoved a Kullen;
d)
«unità funzionale 16 della sottozona CIEM 7»: la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:
—
53° 30’ N 15° 00’ O,
—
53° 30’ N 11° 00’ O,
—
51° 30’ N 11° 00’ O,
—
51° 30’ N 13° 00’ O,
—
51° 00’ N 13° 00’ O,
—
51 ° 00’ N 15 ° 00’ O;
e)
«unità funzionale 25 della divisione CIEM 8a»: la zona geografica marina delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:
—
43° 00’ N 9° 00’ O,
—
43° 00’ N 10° 00’ O,
—
43° 30’ N 10° 00’ O,
—
43° 30’ N 9° 00’ O,
—
44° 00’ N 9° 00’ O,
—
44° 00’ N 8° 00’ O,
—
43° 30’ N 8° 00’ O;
f)
«unità funzionale 26 della divisione CIEM 9a»: la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:
—
43° 00’ N 8° 00’ O,
—
43° 00’ N 10° 00’ O,
—
42° 00’ N 10° 00’ O,
—
42 ° 00’ N 8 ° 00’ O;
g)
«unità funzionale 27 della divisione CIEM 9a»: la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:
—
42° 00’ N 8° 00’ O,
—
42° 00’ N 10° 00’ O,
—
38° 30’ N 10° 00’ O,
—
38° 30’ N 9° 00’ O,
—
40° 00’ N 9° 00’ O,
—
40 ° 00’ N 8 ° 00’ O;
h)
«unità funzionale 30 della divisione CIEM 9a»: la zona geografica soggetta alla giurisdizione della Spagna nel Golfo di Cadice e nelle acque adiacenti della divisione 9a;
i)
«unità funzionale 31 della divisione CIEM 8c»: la zona geografica marina delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:
—
43° 30’ N 6° 00’ O,
—
44° 00’ N 6° 00’ O,
—
44° 00’ N 2° 00’ O,
—
43° 30’ N 2° 00’ O;
j)
«Golfo di Cadice»: la zona geografica della divisione CIEM 9a ad est della longitudine 7° 23′ 48″ O;
k)
«zona della convenzione CCAMLR»: la zona geografica definita all’, lettera a), del regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio (15);
l)
«COPACE (Comitato per la pesca nell’Atlantico centro-orientale)»: le zone geografiche specificate nell’allegato II del regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (16);
m)
«zona della convenzione IATTC»: la zona geografica specificata nella convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnidi tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d’America e la Repubblica di Costa Rica (17);
n)
«zona della convenzione ICCAT»: la zona geografica specificata nella convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (18);
o)
«zona di competenza della IOTC»: la zona geografica specificata nell’accordo che istituisce la Commissione per il tonno dell’Oceano indiano (19);
p)
«zone NAFO»: le zone geografiche specificate nell’allegato III del regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (20);
q)
«zona della convenzione SEAFO»: la zona geografica specificata nella Convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell’Atlantico sudorientale (21);
r)
«zona dell’accordo SIOFA»: la zona geografica definita nell’accordo di pesca per l’Oceano Indiano meridionale (22);
s)
«zona della convenzione SPRFMO»: la zona geografica specificata nella convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d’alto mare nell’Oceano Pacifico meridionale (23);
t)
«zona della convenzione WCPFC»: la zona geografica specificata nella convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell’Oceano Pacifico centrale e occidentale (24);
u)
«acque d’altura del Mare di Bering»: la zona geografica delle acque d’altura del Mare di Bering al di là di 200 miglia nautiche dalle linee di base a partire dalle quali è misurata la larghezza delle acque territoriali degli Stati costieri del Mare di Bering;
v)
«zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC»: la zona geografica definita dalle seguenti coordinate:
—
longitudine 150° O,
—
longitudine 130° O,
—
latitudine 4° S,
—
latitudine 50° S.
Storico versioni
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