Art. 2
Ambito di applicazione
In vigore dal 27 gen 2020
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica alle navi seguenti:
a)
pescherecci dell’Unione;
b)
navi di paesi terzi operanti nelle acque dell’Unione.
2. Il presente regolamento si applica anche alla pesca ricreativa nei casi in cui vi è fatto espresso riferimento nelle pertinenti disposizioni.
Storico versioni
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