Art. 1
Oggetto
In vigore dal 27 gen 2020
Oggetto
1. Il presente regolamento stabilisce le possibilità di pesca concesse nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non appartenenti all’Unione, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici.
2. Le possibilità di pesca di cui al paragrafo 1 comprendono:
a)
i limiti di cattura per il 2020 e, nei casi previsti dal presente regolamento, per il 2021;
b)
i limiti dello sforzo di pesca per il 2020, ad eccezione dei limiti dello sforzo di pesca di cui all’allegato II che si applicano dal 1o febbraio 2020 al 31 gennaio 2021;
c)
le possibilità di pesca per il periodo dal 1o dicembre 2019 al 30 novembre 2020 per determinati stock nella zona della convenzione CCAMLR;
d)
le possibilità di pesca per determinati stock nella zona della convenzione IATTC di cui all’ per i periodi del 2019 e del 2020 indicati in tale articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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