Art. 30
Mobulidae
In vigore dal 27 gen 2020
Mobulidae
1. Ai pescherecci dell’Unione sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo, lo sbarco, il magazzinaggio, la messa in vendita o la vendita di parti o carcasse non sezionate di Mobulidae (famiglia Mobulidae, che comprende i generi Manta e Mobula), salvo per i pescherecci che effettuano pesca di sussistenza (nel caso in cui il pesce catturato venga consumato direttamente dalle famiglie dei pescatori). In deroga a quanto disposto nella prima frase, le Mobulidae catturate involontariamente durante attività di pesca artigianale (diverse dalla pesca con palangari o di superficie, in particolare con reti da circuizione, lenze e canne, reti da imbrocco, lenze a mano e lenze al traino, e registrate nel registro delle navi autorizzate della IOTC) possono essere sbarcate per essere destinate esclusivamente al consumo locale.
2. Tutti i pescherecci, diversi da quelli che effettuano pesca di sussistenza, rilasciano immediatamente vive e indenne, nella misura del possibile, le Mobulidae non appena queste sono individuate nella rete, all’amo o sul ponte, e in modo da recare il minor danno possibile agli esemplari catturati.
Storico versioni
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