Art. 5
TAC e loro ripartizione
In vigore dal 27 gen 2020
TAC e loro ripartizione
1. I TAC per i pescherecci dell’Unione operanti nelle acque dell’Unione o in determinate acque non appartenenti all’Unione e la loro ripartizione tra gli Stati membri, nonché le eventuali condizioni a essi funzionalmente collegate, sono fissati nell’allegato I.
2. I pescherecci dell’Unione sono autorizzati a pescare, nei limiti dei TAC fissati nell’allegato I del presente regolamento, nelle acque soggette, in materia di pesca, alla giurisdizione delle Isole Fær Øer, della Groenlandia e della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen, nel rispetto delle condizioni di cui all’ e all’allegato V, parte A, del presente regolamento, nonché nel regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio (25) e nelle relative disposizioni di applicazione.
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