Art. 10

Misure relative alla pesca della spigola

In vigore dal 27 gen 2020
Misure relative alla pesca della spigola 1.   Ai pescherecci dell’Unione e a qualsiasi attività di pesca commerciale da riva è vietata la pesca della spigola nelle divisioni CIEM 4b e 4c e nella sottozona CIEM 7. Sono vietati la conservazione, il trasbordo, il trasferimento e lo sbarco di catture di spigola effettuate in tale zona. 2.   In deroga al paragrafo 1, nel gennaio 2020 e dal 1o aprile al 31 dicembre 2020, ai pescherecci dell’Unione nelle divisioni CIEM 4b, 4c, 7d, 7e, 7f e 7h e nelle acque entro 12 miglia nautiche dalle linee di base soggette alla sovranità del Regno Unito nelle divisioni CIEM 7a e 7g sono consentiti la pesca della spigola e la conservazione, il trasbordo, il trasferimento o lo sbarco di catture di spigola effettuate in tale zona con gli attrezzi seguenti ed entro i limiti seguenti: a) con reti a strascico (26), per catture accessorie inevitabili non superiori a 520 chilogrammi ogni due mesi e al 5 % in peso delle catture totali di organismi marini presenti a bordo effettuate da tale peschereccio per bordata di pesca; b) con reti da circuizione (27), per catture accessorie inevitabili non superiori a 520 chilogrammi ogni due mesi e al 5 % in peso delle catture totali di organismi marini presenti a bordo effettuate da tale peschereccio per bordata di pesca; c) con ami e palangari (28), per un massimo di 5,7 tonnellate per nave all’anno; d) con reti da posta fisse (29), per catture accessorie inevitabili non superiori a 1,4 tonnellate per nave all’anno. Le deroghe di cui al primo comma si applicano ai pescherecci dell’Unione che hanno registrato catture di spigola nel periodo dal 1o luglio 2015 al 30 settembre 2016: alla lettera c) le catture registrate effettuate con ami e palangari e alla lettera d) le catture registrate effettuate con reti da posta fisse. In caso di sostituzione di un peschereccio dell’Unione, gli Stati membri possono consentire che la deroga sia applicata a un altro peschereccio, a condizione che ciò non comporti un aumento del numero e della capacità di pesca complessiva dei pescherecci dell’Unione soggetti alla deroga. 3.   I limiti di cattura di cui al paragrafo 2 non possono essere trasferiti tra pescherecci e, se si applica un limite mensile, da un mese all’altro. Per i pescherecci dell’Unione che utilizzano più di un attrezzo in un solo mese di calendario, si applica il limite di cattura inferiore di cui al paragrafo 2 per qualunque attrezzo. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro 15 giorni dalla fine di ogni mese, tutte le catture di spigola per tipo di attrezzo. 4.   La Francia e la Spagna assicurano che la mortalità per pesca dello stock di spigola nelle divisioni CIEM 8a e 8b dovuta alle loro attività di pesca commerciale e ricreativa non superi il valore FMSY, il che equivale a 2 533 tonnellate di catture totali, come stabilito dall’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/472. 5.   Nell’ambito delle attività di pesca ricreativa, ivi compreso dalla riva, nelle divisioni CIEM 4b, 4c, 6a, da 7a a 7k: a) dal 1o gennaio al 29 febbraio e dal 1o al 31 dicembre 2020 sono autorizzate unicamente attività di cattura e rilascio della spigola con canne o lenze a mano. Durante tali periodi è vietato detenere, trasferire, trasbordare o sbarcare catture di spigola effettuate nella zona suddetta; b) dal 1o marzo al 30 novembre 2020 non possono essere catturati né conservati più di due esemplari di spigola per pescatore al giorno; la taglia minima delle spigole conservate è di 42 cm. Il primo comma, lettera b), non si applica alle reti fisse, che non posso essere usate per catturare o conservare le spigole durante il periodo di cui a tale lettera le spigole. 6.   Nell’ambito delle attività di pesca ricreativa nelle divisioni CIEM 8a e 8b possono essere catturati e conservati al massimo due esemplari di spigola per pescatore al giorno. La taglia minima delle spigole conservate è di 42 cm. Tale paragrafo non si applica alle reti fisse, che non possono essere utilizzate per catturare o conservare spigole. 7.   I paragrafi 5 e 6 lasciano impregiudicate misure nazionali più rigorose in materia di pesca ricreativa.
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Misure relative alla pesca della spigola (Art. 10 Regolamento (UE) 2020/123) — Testo vigente | Portale Normativo