Art. 8

Meccanismo di scambio di contingenti per i TAC relativi alle catture accessorie inevitabili con riguardo all’obbligo di sbarco

In vigore dal 27 gen 2020
Meccanismo di scambio di contingenti per i TAC relativi alle catture accessorie inevitabili con riguardo all’obbligo di sbarco 1.   Per tenere conto dell’introduzione dell’obbligo di sbarco e per mettere dei contingenti a disposizione di quegli Stati membri che, per talune catture accessorie, ne sono sprovvisti, il meccanismo di scambio di contingenti definito nei paragrafi 2-5 del presente articolo si applica ai TAC di cui all’allegato IA. 2.   Il 6 % di ciascun contingente proveniente dai TAC per il merluzzo bianco nel Mar Celtico, per il merluzzo bianco a ovest della Scozia, per il merlano nel Mare d’Irlanda e per la passera di mare nelle divisioni CIEM 7h, 7j e 7k, nonché il 3 % di ciascun contingente proveniente dal TAC per il merlano a ovest della Scozia, attribuiti a ciascuno Stato membro, sono resi disponibili all’interno di una riserva comune per lo scambio di contingenti, aperta a partire dal 1o gennaio 2020. Gli Stati membri sprovvisti di contingenti dispongono di un accesso esclusivo alla riserva comune di contingenti fino al 31 marzo 2020. 3.   I quantitativi prelevati dalla riserva comune non possono essere scambiati o riportati all’anno successivo. Dopo il 31 marzo 2020, i quantitativi non utilizzati sono restituiti agli Stati membri che hanno inizialmente contribuito alla riserva comune per lo scambio di contingenti. 4.   I contingenti restituiti sono presi, preferibilmente, da un elenco di TAC individuati da ciascuno Stato membro che contribuisce alla riserva comune, elencati nell’appendice dell’allegato IA. 5.   Tali contingenti hanno un valore commerciale equivalente, calcolato mediante un tasso di cambio di mercato o altri tassi di cambio reciprocamente accettabili. In assenza di alternative si utilizza il valore economico equivalente, basato sulla media dei prezzi praticati nell’Unione nell’anno precedente, indicati dall’Osservatorio europeo del mercato dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura. 6.   Nei casi in cui il suddetto meccanismo di scambio di contingenti di cui ai paragrafi 2-5 del presente articolo non consenta agli Stati membri di coprire in uguale misura le catture accessorie inevitabili, gli Stati membri si adoperano per concordare scambi di contingenti a norma dell’, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, provvedendo affinché i contingenti scambiati siano di valore commerciale equivalente.
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