Art. 3

Domande di autorizzazione

In vigore dal 16 gen 2020
Domande di autorizzazione 1.   All’atto della presentazione delle domande di autorizzazione di pesca ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 3, del regolamento relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne, gli Stati membri e i paesi terzi depositano una domanda per nave, per accordo, per categoria di pesca e per periodo. 2.   Le informazioni sulle navi disponibili nella banca dati della flotta peschereccia dell’Unione sono utilizzate dalla banca dati delle autorizzazioni di pesca dell’Unione per garantire lo scambio di dati sulle autorizzazioni di pesca come previsto dal regolamento relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne.
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Domande di autorizzazione (Art. 3 Regolamento (UE) 2020/38) — Testo vigente | Portale Normativo