Art. 5

Trasmissione dei messaggi

In vigore dal 16 gen 2020
Trasmissione dei messaggi 1.   I messaggi sono trasmessi in modo interamente automatizzato ed immediato, utilizzando lo «strato di trasporto» per gli scambi di dati sulla pesca messo a disposizione dalla Commissione. 2.   Il mittente è responsabile della comunicazione dei messaggi in linea con le regole concordate di convalida e verifica riportate nel documento di attuazione FLAP. 3.   Il destinatario del messaggio informa il mittente, con apposito messaggio di risposta, dell’avvenuta ricezione, nonché dell’esito della convalida e della verifica del messaggio.
Storico versioni

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