Art. 5
Trasmissione dei messaggi
In vigore dal 16 gen 2020
Trasmissione dei messaggi
1. I messaggi sono trasmessi in modo interamente automatizzato ed immediato, utilizzando lo «strato di trasporto» per gli scambi di dati sulla pesca messo a disposizione dalla Commissione.
2. Il mittente è responsabile della comunicazione dei messaggi in linea con le regole concordate di convalida e verifica riportate nel documento di attuazione FLAP.
3. Il destinatario del messaggio informa il mittente, con apposito messaggio di risposta, dell’avvenuta ricezione, nonché dell’esito della convalida e della verifica del messaggio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2020:38:oj#art-5